Rapporti Dormienti

 

 

I depositi dormienti, ai sensi del DPR 22 giugno 2007, n. 116 sono:
  • i depositi di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
  • deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
  • contratto di assicurazione di cui all'art.2, comm 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
 I depositi diventano dormienti se:
  • sono non movimentati ad iniziativa del titolare o da terzi da questo delegati (escluse le movimentazioni automatiche ad iniziativa della banca), da almeno 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro.
 Al verificarsi della condizione di dormienza del rapporto la Cassa Rurale provvede:
  • per i rapporti nominativi ad inviare comunicazione scritta al cliente a/m raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • per i rapporti al portatore a redigere un avviso che va affisso presso l'albo dedicato alle comunicazioni alla clientela presso ciascuna Filiale. In allegato sono riportati gli avvisi dei rapporti al portatore che hanno maturato i requisiti per essere “dormienti” (non movimentati da oltre 10 anni e con saldo superiore a 100 Euro.
    Il Cliente ha tempo 180 giorni dal ricevimento della raccomandata o dall'esposizione dell'avviso per movimentare il rapporto. L'interruzione della dormienza può avvenire anche mediante semplice comunicazione mediante lettera scritta da parte del Cliente nel quale dichiara di voler mantenere in essere il rapporto accesso presso la banca, come da fac-simile allegato.
 Allo scadere dei 180 giorni, la Cassa Rurale deve estinguere il rapporto e devolvere le somme al Fondo seguendo la tempistica e le modalità previste dalla normativa vigente.

ll personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.